[Legale] Copyright sulle immagini
Queste le domandi più frequenti che vengono poste sull'argomento immagini e copyright.
Le risposte sono state redatte dall'avv. Massimo Mattioli che ringrazio moltissimo.
ATTENZIONE: Molti visitatori del sito mi contattano chiedendomi aiuto legale su loro specifici problemi di copyright, ma, purtroppo, non essendo nè un avvocato nè un esperto in diritto del copyright, è INUTILE scrivermi...
Purtroppo, tutto quello che so è nelle risposte qui sotto, e l'avvocato Mattioli non si occupa più di questioni riguardanti il copyright! :)
Se trovo una fotografia su internet, su una rivista o su qualunque altro mezzo posso utilizzarla?
Per rispondere occorre brevemente accennare al fatto che il dritto d'autore è composto da due diritti fondamentali: il diritto di paternità e il diritto di utilizzazione economica.
In altre parole, quando trovo una foto di un paesaggio, so che qualcuno l'ha scattata e quindi ne è l'autore. Su questa foto l'autore ha tutti i diritti (morali, ovvero essere riconosciuto come creatore della foto - cd. Diritto di paternità; materiali in quanto può vendere, cedere, regalare, licenziare, i diritti di sfruttamento dell'opera).
In questo caso la nostra ricerca sarà breve. Infatti, in un unica persona risiedono entrambi i diritti e, qualora questa sia nota o facilmente contattabile, ci basterà chiedere ed essere autorizzati all'utilizzo che il titolare ci concede.
Altre volte invece i due diritti sono separati e pendono in capo a soggetti differenti (un sito che vende immagini ad esempio). In questi casi c'è un soggetto che ha creato un'immagine o una foto (autore) e un soggetto che ne detiene i diritti commerciali in tutto o in parte.
Il primo in quanto autore può vietare la diffusione, il secondo in quanto detentore dei diritti di sfruttamento ne reclama il prezzo.
Il primo in quanto autore può vietare la diffusione, il secondo in quanto detentore dei diritti di sfruttamento ne reclama il prezzo.
Questo ci porta quindi alla conclusione che per tutte le immagini che troviamo, a prescindere da dove e come, dobbiamo sempre farci queste domande fondamentali prima di affrontare un qualsiasi utilizzo delle stesse.
Se chiedo l'autorizzazione e non ottengo risposta posso utilizzare la foto?
No. Ogni rinunzia ad un diritto deve essere fatta in maniera espressa. La regola di esperienza comune che il silenzio vale come accettazione può essere prevista solamente con il consenso delle parti (il caso più classico è quello degli abbonamenti e dei contratti di fornitura in cui spesso sono previste forme di rinnovo tacito).
No. Ogni rinunzia ad un diritto deve essere fatta in maniera espressa. La regola di esperienza comune che il silenzio vale come accettazione può essere prevista solamente con il consenso delle parti (il caso più classico è quello degli abbonamenti e dei contratti di fornitura in cui spesso sono previste forme di rinnovo tacito).
Se su un sito internet non compaiono cenni al copyright o divieti sull'utilizzo delle immagini posso evitare di essere autorizzato?
In questo caso entra in gioco l'Art. 90 della legge sul diritto d'autore. Questo articolo infatti stabilisce che solo nel caso in cui su una foto compaia il nome del fotografo, la data dell'anno di produzione e (in caso di opere d'arte) il nome dell'opera d'arte fotografata la riproduzione senza il consenso è da ritenersi abusiva. Conseguentemente se queste indicazioni mancano la riproduzione non è abusiva per legge.
In questo caso entra in gioco l'Art. 90 della legge sul diritto d'autore. Questo articolo infatti stabilisce che solo nel caso in cui su una foto compaia il nome del fotografo, la data dell'anno di produzione e (in caso di opere d'arte) il nome dell'opera d'arte fotografata la riproduzione senza il consenso è da ritenersi abusiva. Conseguentemente se queste indicazioni mancano la riproduzione non è abusiva per legge.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Se la foto riguarda un personaggio famoso?
Se il personaggio famoso è una persona (un cd V.I.P) la tutela del personaggio è affidata ad esso stesso. Di frequente tuttavia puo' capitare che i VIP cedano i diritti di sfruttamento della propria immagine affidandoli, tramite agenti, in esclusiva o meno, ad altre aziende o entità che previo compenso utilizzano l'immagine del personaggio a fini pubblicitari.
In questi casi un utilizzo lecito della foto del personaggio famoso deve per forza di cose passare per il suo benestare.
Stesso discorso vale se reperisco una foto di un personaggio famoso su una rivista o un libro. In quel caso infatti è difficile stabilire con certezza quali siano i diritti che stanno dietro all'immagine. In ogni caso non possiamo pensare che fotografando o scansionando la rivista che abbiamo comprato siamo nella legalità. Occorrerà rintracciare chi detiene i diritti di quella foto a prescindere da dove l'abbiamo reperita.
Unica differenza si ha per il cd Diritto di Cronaca perché in questi casi è concessa la pubblicazione ma fini di notizia.
All'opposto se utilizzo l'immagine di un VIP per pubblicizzare qualcosa senza un suo consenso vado incontro a sanzioni civilmente rilevanti.
Se il personaggio famoso è una persona (un cd V.I.P) la tutela del personaggio è affidata ad esso stesso. Di frequente tuttavia puo' capitare che i VIP cedano i diritti di sfruttamento della propria immagine affidandoli, tramite agenti, in esclusiva o meno, ad altre aziende o entità che previo compenso utilizzano l'immagine del personaggio a fini pubblicitari.
In questi casi un utilizzo lecito della foto del personaggio famoso deve per forza di cose passare per il suo benestare.
Stesso discorso vale se reperisco una foto di un personaggio famoso su una rivista o un libro. In quel caso infatti è difficile stabilire con certezza quali siano i diritti che stanno dietro all'immagine. In ogni caso non possiamo pensare che fotografando o scansionando la rivista che abbiamo comprato siamo nella legalità. Occorrerà rintracciare chi detiene i diritti di quella foto a prescindere da dove l'abbiamo reperita.
Unica differenza si ha per il cd Diritto di Cronaca perché in questi casi è concessa la pubblicazione ma fini di notizia.
All'opposto se utilizzo l'immagine di un VIP per pubblicizzare qualcosa senza un suo consenso vado incontro a sanzioni civilmente rilevanti.
Se il personaggio famoso non è una persona?
Se voglio utilizzare un personaggio di fantasia ci ritroviamo un po' nella stessa situazione dell'utilizzo di una foto senza il consenso del legittimo autore/detentore dei diritti. In più qui c'è pero' una maggiore tutela dovuta al fatto che il personaggio gode di una certa notorietà.
Il caso più ricorrente si ha quando viene utilizzato un personaggio dei fumetti.
Non è un caso che molti siti riguardanti personaggi dei fumetti si siano visti vietare la riproduzione di immagini malgrado alle spalle non ci fosse alcun proposito lucrativo.
Questo perché i personaggi di fantasia vengono impiegati in molte maniere. Pensiamo non solo al fumetto ma anche alla produzione di merchandising vario. In questi casi il legittimo proprietario dei diritti riguardanti il personaggio si accorda con altri soggetti quali distributori, spesso lo in via esclusiva, e dietro compensi elevati. Il concetto che sta alla base è quindi che solo chi detiene i diritti del personaggio può decidere come, dove e quando detto personaggio debba apparire. Conseguentemente ha tutto il diritto di vietare riproduzioni non consentite.
Altresì il titolare dei diritti di distribuzione e diffusione in esclusiva potrà agire a tutela dei propri interessi.
E' del tutto evidente che in questi casi ottenere il consenso ad utilizzare l'immagine del personaggio famoso può risultare molto arduo e costoso.
Il caso più ricorrente si ha quando viene utilizzato un personaggio dei fumetti.
Non è un caso che molti siti riguardanti personaggi dei fumetti si siano visti vietare la riproduzione di immagini malgrado alle spalle non ci fosse alcun proposito lucrativo.
Questo perché i personaggi di fantasia vengono impiegati in molte maniere. Pensiamo non solo al fumetto ma anche alla produzione di merchandising vario. In questi casi il legittimo proprietario dei diritti riguardanti il personaggio si accorda con altri soggetti quali distributori, spesso lo in via esclusiva, e dietro compensi elevati. Il concetto che sta alla base è quindi che solo chi detiene i diritti del personaggio può decidere come, dove e quando detto personaggio debba apparire. Conseguentemente ha tutto il diritto di vietare riproduzioni non consentite.
Altresì il titolare dei diritti di distribuzione e diffusione in esclusiva potrà agire a tutela dei propri interessi.
E' del tutto evidente che in questi casi ottenere il consenso ad utilizzare l'immagine del personaggio famoso può risultare molto arduo e costoso.
Per aggirare il problema posso creare un personaggio che somigli a al personaggio di fantasia pur non essendo identico?
Bisogna intenderci su cosa intendiamo per somiglianza.
Il rischio è quello di trovarsi di fronte ad una accusa di plagio.
In effetti se riflettiamo le conseguenze sarebbero le stesse del caso precedente qualora la somiglianza sia tale da far identificare il personaggio "ricreato" con quello da cui si è preso "spunto". Infatti ciò che conta è l'effetto.
In altre parole, in questi casi, il sistema protegge da un lato l'utente (chi acquista, chi guarda un'insegna, chi legge un sito) dalla possibilità che venga tratto in inganno da una similitudine troppo marcata con qualcosa a lui familiare (un po' il discorso che avviene con la tutela dei marchi). Dall'altro, ovviamente si tutela il legittimo detentore dei diritti il quale vedrebbe leso il suo diritto d'autore col semplice escamotage di utilizzare un fac-simile rispetto all'originale.
Ovviamente qui il discorso si fa più complesso perché non sempre è facile distinguere quando una somiglianza trascenda nel plagio e di solito è rimesso all'equo apprezzamento del giudice il quale con ogni mezzo può cercare di stabilire la liceità della somiglianza del soggetto.
Il rischio è quello di trovarsi di fronte ad una accusa di plagio.
In effetti se riflettiamo le conseguenze sarebbero le stesse del caso precedente qualora la somiglianza sia tale da far identificare il personaggio "ricreato" con quello da cui si è preso "spunto". Infatti ciò che conta è l'effetto.
In altre parole, in questi casi, il sistema protegge da un lato l'utente (chi acquista, chi guarda un'insegna, chi legge un sito) dalla possibilità che venga tratto in inganno da una similitudine troppo marcata con qualcosa a lui familiare (un po' il discorso che avviene con la tutela dei marchi). Dall'altro, ovviamente si tutela il legittimo detentore dei diritti il quale vedrebbe leso il suo diritto d'autore col semplice escamotage di utilizzare un fac-simile rispetto all'originale.
Ovviamente qui il discorso si fa più complesso perché non sempre è facile distinguere quando una somiglianza trascenda nel plagio e di solito è rimesso all'equo apprezzamento del giudice il quale con ogni mezzo può cercare di stabilire la liceità della somiglianza del soggetto.
Che cosa cambia se metto la dicitura "le immagini o loghi sono dei rispettivi titolari" ?
Non cambia molto. Il riconoscimento di un diritto altrui può evitare l'accusa di passare come autori dell'opera che presentiamo, ma come abbiamo visto oltre al diritto di paternità esiste quello di sfruttamento commerciale e quello più stringente del divieto di riproduzione senza il consenso del titolare. In quest'ottica non siamo al riparo da un'eventuale accusa di sfruttamento dell'immagine (a prescindere dai fini) senza il consenso del legittimo proprietario.
Ma in ogni caso il fatto che pubblicando l'immagine ci sia una pubblicità per i detentori del diritto non è un vantaggio per tali soggetti?
Il discorso pubblicitario va analizzato attentamente. Il fatto che io pubblichi ad es. su un mio sito un marchio altrui può in effetti essere visto come una pubblicità che io mi offro di fare a un marchio, magari senza pretendere alcun compenso.
In realtà la questione non può essere affrontata in termini così semplicistici. Se è vero che la pubblicità è gratuita è vero altresì che questa deve essere comunque richiesta dal titolare.
Il titolare del marchio o dell'opera infatti potrebbe aver deciso altri canali di pubblicizzazione del proprio marchio o opera, potrebbe aver ceduto i diritti di distribuzione di un marchio, o più semplicemente potrebbe non desiderare alcun tipo di pubblicità al di fuori di quella che esso stesso predispone. Quindi anche in questo caso è bene non muoversi prima di aver richiesto il consenso alla pubblicazione da parte del legittimo titolare.
In ogni altro caso la pubblicità sarebbe non richiesta e potrebbe portare alla richiesta di un risarcimento danni (se dimostrabili) e comunque alla rimozione del marchio o dell'opera dal sito.
In realtà la questione non può essere affrontata in termini così semplicistici. Se è vero che la pubblicità è gratuita è vero altresì che questa deve essere comunque richiesta dal titolare.
Il titolare del marchio o dell'opera infatti potrebbe aver deciso altri canali di pubblicizzazione del proprio marchio o opera, potrebbe aver ceduto i diritti di distribuzione di un marchio, o più semplicemente potrebbe non desiderare alcun tipo di pubblicità al di fuori di quella che esso stesso predispone. Quindi anche in questo caso è bene non muoversi prima di aver richiesto il consenso alla pubblicazione da parte del legittimo titolare.
In ogni altro caso la pubblicità sarebbe non richiesta e potrebbe portare alla richiesta di un risarcimento danni (se dimostrabili) e comunque alla rimozione del marchio o dell'opera dal sito.
Cosa accade se utilizzo un personaggio famoso o un marchio a fini pubblicitari?
In questo caso la posizione si aggrava rispetto al semplice utilizzo senza finalità pubblicitarie. Infatti viene sfruttata la notorietà altrui a proprio vantaggio.
Ne caso di marchi e loghi la situazione può ulteriormente aggravarsi perché si potrà versare in una ipotesi di concorrenza sleale (la ratio che regge la norma è da rinvenire nel fatto che utilizzando il tuo stesso marchio/logo un ipotetico cliente potrebbe essere fuorviato nella scelta dei suoi acquisti) e di violazione del marchio. Poi a seconda della gravità o meno dell'utilizzo si potrà sfociare anche in situazioni di contraffazione.
In queste ipotesi è maggiore la possibilità di dimostrare il danno subito e conseguentemente è maggiore la possibilità che un risarcimento del danno sia richiesto e concesso dall'autorità giudiziaria.
Nei casi più blandi invece si potranno avere sanzioni civili per violazione dei diritti di sfruttamento dell'immagine.
Ne caso di marchi e loghi la situazione può ulteriormente aggravarsi perché si potrà versare in una ipotesi di concorrenza sleale (la ratio che regge la norma è da rinvenire nel fatto che utilizzando il tuo stesso marchio/logo un ipotetico cliente potrebbe essere fuorviato nella scelta dei suoi acquisti) e di violazione del marchio. Poi a seconda della gravità o meno dell'utilizzo si potrà sfociare anche in situazioni di contraffazione.
In queste ipotesi è maggiore la possibilità di dimostrare il danno subito e conseguentemente è maggiore la possibilità che un risarcimento del danno sia richiesto e concesso dall'autorità giudiziaria.
Nei casi più blandi invece si potranno avere sanzioni civili per violazione dei diritti di sfruttamento dell'immagine.
Perché se utilizzo l'immagine senza averne il permesso su un sito senza scopo di lucro rischio lo stesso?
Possiamo richiamare quanto detto in precedenza: la vera discriminante non è il lucro ma la violazione di un diritto altrui, il diritto d'autore inteso nella sua duplice forma.
Il nostro diritto tutela questa situazione perché è interesse della collettività sapere chi è il vero autore di un opera. Se infatti cio' non avvenisse si correrebbe il rischio che nessuno esponga le proprie opere creando un danno alla collettività.
Quindi la paternità viene tutelata a prescindere dall'effettivo guadagno per motivi di interesse pubblico a che ogni autore sia tutelato e riconosciuto come padre dell'opera.
Da un punto di vista economico la tutela è, al contrario di carattere privatistico. Si vuole evitare che soggetti privi di diritto possano distribuire gratuitamente.
La foto di un quadro o di un'opera d'arte è coperta da copyright?
Nel caso di riproduzioni fotografiche di opere d'arte oltre al copyright dell'opera c'è quello del fotografo che ha scattato la foto.
In ogni caso se il copyright sull'opera è spirato quello della foto rimane
"Per quanto riguarda le semplici fotografie, in capo all'autore la legge riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che sono elencati all'art. 88:
1) il diritto esclusivo di riproduzione;
2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,
salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta per quanto riguarda le fotografie riproducenti opere dell'arte figurative (comma 1)."
1) il diritto esclusivo di riproduzione;
2) il diritto esclusivo di diffusione e spaccio,
salvo quanto disposto successivamente per il ritratto e senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta per quanto riguarda le fotografie riproducenti opere dell'arte figurative (comma 1)."
Conseguentemente se una persona fotografa il quadro può fare della foto l'utilizzo, in questo caso anche economico, che meglio ritiene opportuno. Negli altri casi ciò può essere vietato o limitato ad un utilizzo a fini non commerciali o didattici come nel caso di wikipedia (dove la finalità di studio o divulgazione rende la riproduzione ad uso personale libera anche in base al nostro diritto d'autore http://www.fotografi.org/diritto.htm)
Quali sono le sanzioni previste per chi infrange il copyright?
Le sanzioni previsti sono di carattere sia civile che penale oltre al risarcimento del danno e sono elecanti dal secondo capo della legge sul diritto d'autore agli articoli 171. e seguenti.
Cos'è un marchio? Quando posso utilizzare un marchio altrui?
Intendiamoci innanzi tutto su cosa è un marchio a termini di legge.
Un marchio costituisce un segno distintivo dell'impresa e dei prodotti da essa creati.
Quindi in prima approssimazione possiamo dire che un marchio collega i prodotti all'impresa.
In una seconda accezione il marchio può' essere visto però sotto un punto di vista economico, sia in termini di pubblicità sia in termini di sfruttamento economico dato dalla distribuzione del marchio stesso. Mi riferisco ai casi in cui il marchio sia NOTO: un marchio conosciuto in tutto il mondo è segno di forte interesse per un azienda la quale può decidere di concederlo in licenza (dietro pagamento) o di pubblicizzarlo come meglio crede (ad esempio rifiutandosi di far comparire un marchio "minore" affianco al suo).
Un marchio costituisce un segno distintivo dell'impresa e dei prodotti da essa creati.
Quindi in prima approssimazione possiamo dire che un marchio collega i prodotti all'impresa.
In una seconda accezione il marchio può' essere visto però sotto un punto di vista economico, sia in termini di pubblicità sia in termini di sfruttamento economico dato dalla distribuzione del marchio stesso. Mi riferisco ai casi in cui il marchio sia NOTO: un marchio conosciuto in tutto il mondo è segno di forte interesse per un azienda la quale può decidere di concederlo in licenza (dietro pagamento) o di pubblicizzarlo come meglio crede (ad esempio rifiutandosi di far comparire un marchio "minore" affianco al suo).
Detto ciò passiamo all'esame della legge marchi che è quella che disciplina e tutela i marchi d i rispettivi titolari.
Articolo 1
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Quindi, se da un lato un marchio di scarsa rilevanza non puo' essere utilizzato per prodotti uguali e servizi uguali, al contrario un marchio "rilevante" non puo' essere utilizzato, senza il consenso del titolare, anche nel caso in cui i servizi siano diversi da quelli forniti.
Percio' in caso di marchi di rinomanza l'utilizzo (qualsiasi esso sia) è vietato senza l'accordo del titolare dell'esclusiva.
Percio' in caso di marchi di rinomanza l'utilizzo (qualsiasi esso sia) è vietato senza l'accordo del titolare dell'esclusiva.
Analizzando l'articolo va detto che con il termine uso si intende qualsiasi utilizzo e quindi anche la riproduzione in qualsiasi modo venga fatta.
L'accento va posto in realtà anche sull'ultima affermazione "reca pregiudizio agli istessi":
il pregiudizio puo' essere dato da molti fattori come ad esempio l'aver dato in esclusiva un marchio ad una società, il pregiudizio derivante dal semplice fatto che l'azienda non voglia vedere accomunato il proprio logo a quello di chicchessia, ecc ecc.
Diverse sentenza della cassazione proprio sulla criticata questione dei domini aventi nel loro interno la denominazione di marchi (come l'ormai famoso caso armani.it) confermano purtroppo questo andamento.
Pregiudizio in termini giuridici è qualsiasi nocumento dato alla sfera privata a prescindere dall'eventuale lesione economica e ovviamente fra questi rientra l'utilizzo del marchio all'insaputa del titolare il quale non puo' controllare se il suo marchio venga usato in maniera propria o impropria.
il pregiudizio puo' essere dato da molti fattori come ad esempio l'aver dato in esclusiva un marchio ad una società, il pregiudizio derivante dal semplice fatto che l'azienda non voglia vedere accomunato il proprio logo a quello di chicchessia, ecc ecc.
Diverse sentenza della cassazione proprio sulla criticata questione dei domini aventi nel loro interno la denominazione di marchi (come l'ormai famoso caso armani.it) confermano purtroppo questo andamento.
Pregiudizio in termini giuridici è qualsiasi nocumento dato alla sfera privata a prescindere dall'eventuale lesione economica e ovviamente fra questi rientra l'utilizzo del marchio all'insaputa del titolare il quale non puo' controllare se il suo marchio venga usato in maniera propria o impropria.
In senso generale l'utilizzo inteso in senso di semplice esposizione del marchio deve soggiacere alla voltontà del titolare del marchio stesso.
La mancanza del consenso del titolare all'utilizzo di un suo logo ci pone in una situazione illecita e potrà accadere che l'azienda agisca nel suo pieno di diritto di vedere il proprio logo dove e quando la stessa voglia.
La mancanza del consenso del titolare all'utilizzo di un suo logo ci pone in una situazione illecita e potrà accadere che l'azienda agisca nel suo pieno di diritto di vedere il proprio logo dove e quando la stessa voglia.
Perché allora ci sono pubblicita che espongono confronti? Le pubblicità c.d. comparative?
Partiamo dal presupposto che tu stai parlando di un tipo particolare di pubblicità che per legge si deve basare su un confronto oggettivo e non è una semplice pubblicità tout court.
Tale forma di pubblicità guarda caso ha come oggetto di tutela i consumatori e il loro affidamento nella pubblicità: criterio molto simile al concetto di fede pubblica utilizzato per i marchi.
Non a caso la legge che disciplina la pubblicità comparativa fa salvi proprio gli stessi paletti, passatemi il termine, che la legge marchi pone:
Tale forma di pubblicità guarda caso ha come oggetto di tutela i consumatori e il loro affidamento nella pubblicità: criterio molto simile al concetto di fede pubblica utilizzato per i marchi.
Non a caso la legge che disciplina la pubblicità comparativa fa salvi proprio gli stessi paletti, passatemi il termine, che la legge marchi pone:
Art. 4. Art. 3-bis (Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa).
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.".
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e servizi.".
Lo svantaggio dovuto alla comparazione dei loghi non è uno svantaggio prettamente soggettivo quale si avrebbe dal semplice accomunare i loghi ad altri magari meno famosi, o da un utilizzo non consentito dal titolare o licenziatario del marchio.
Al contrario, lo svantaggio è dato dall'oggettiva comparazione di due prodotti/marchi e basato su oggettive differenze la cui conoscenza purche' fondata su basi dimostrabili potra' anche andare a svantaggio (in termini di immagine) di un produttore rispetto ad un altro.
Non a caso la disciplina di questa forma pubblicitaria è collegata a quella della pubblicità ingannevole: stessa tutela, quella del consumatore.
Non a caso i marchi quanto a "rinomanza" sono omogenei ( nessun marchio è meno famoso o riconoscibile rispetto agli altri)
Non a caso il legislatore ha concepito la pubblicità comparativa in termini di eccezione (ben delineata nei suoi confini) rispetto alla generale disciplina dei marchi in ogni caso richiamata.
Non a caso i marchi quanto a "rinomanza" sono omogenei ( nessun marchio è meno famoso o riconoscibile rispetto agli altri)
Non a caso il legislatore ha concepito la pubblicità comparativa in termini di eccezione (ben delineata nei suoi confini) rispetto alla generale disciplina dei marchi in ogni caso richiamata.
Nel caso di rivenditori generici oppure di altre attività che acquistano ed utilizzano determinati prodotti e vorrebbero mettere i rispettivi marchi in vetrina. Sarebbe comunque illecito secondo te?
No a meno che lo stesso contratto di fornitura lo impedisca.
E' chiaro che se vendo scarpe Nike avro' pure il diritto di pubblicizzare quel prodotto ma magari le forme di pubblicità vengono decise in accordo con il fornitore.
Ed anzi la stessa legge marchi prevede che in quel caso il proprio nome o marchio della ditta possa essere affiancato a quello della ditta fornitrice.
In ogni caso alla base c'è un rapporto contrattuale o quantomeno uno scambio di servizi e/o prestazioni ed è a quello che bisogna fare riferimento.
E' chiaro che se vendo scarpe Nike avro' pure il diritto di pubblicizzare quel prodotto ma magari le forme di pubblicità vengono decise in accordo con il fornitore.
Ed anzi la stessa legge marchi prevede che in quel caso il proprio nome o marchio della ditta possa essere affiancato a quello della ditta fornitrice.
In ogni caso alla base c'è un rapporto contrattuale o quantomeno uno scambio di servizi e/o prestazioni ed è a quello che bisogna fare riferimento.
Mi chiedono di riprodurre un marchio famoso è legale?
Puo'capitare che per questioni lavorative un grafico si trovi a dover gestire marchi e logho protetti da copyright.
In questo caso vale il cosiddetto principio dell'affidamento del terzo.
Questo principio significa che il terzo (in questo il grafico) non è tenuto a controllare che chi si presenti in nome e per conto di una società ne sia effettivamente il legale rappresentante.
Mi spiego.
Un bel giorno arriva il signor Tizio, responsabile dell'area marketing della societa A.C.M.E che commissiona a Caio un lavoro che comporta l'utilizzo di marchi registrati della società A.C.M.E stessa.
A questo punto il sig. Tizio avendo (come si dice in gergo) "speso il nome" della società si presenta quale rappresentate della stessa. Cio' significa agire in nome e per conto altrui: gli effetti del contratto ricadono non su Tizio che ha commissionato l'opera ma sulla società A.C.M.E.
In questo caso vale il cosiddetto principio dell'affidamento del terzo.
Questo principio significa che il terzo (in questo il grafico) non è tenuto a controllare che chi si presenti in nome e per conto di una società ne sia effettivamente il legale rappresentante.
Mi spiego.
Un bel giorno arriva il signor Tizio, responsabile dell'area marketing della societa A.C.M.E che commissiona a Caio un lavoro che comporta l'utilizzo di marchi registrati della società A.C.M.E stessa.
A questo punto il sig. Tizio avendo (come si dice in gergo) "speso il nome" della società si presenta quale rappresentate della stessa. Cio' significa agire in nome e per conto altrui: gli effetti del contratto ricadono non su Tizio che ha commissionato l'opera ma sulla società A.C.M.E.
Cio'anche nel caso in cui il rappresentate abbia speso il nome senza averne diritto: gli effetti ricadono comunque sulla società e il grafico puo' comunque richiedere il pagamento di quanto commissionato dal "falso procuratore". L'A.C.M.E. potrà poi rifarsi contro il falso procuratore.
A maggior ragione al grafico non potranno sollevarsi eccezioni in materia si uso illegittimo di marchi essendo questo in buona fede autorizzato all'uso degli stessi da un rappresentante che successivamente si è rivelato come falso.
In ogni caso a voler prescindere dall'ipotesi limite del falso rappresentante come detto anche qui c'è un rapporto di lavoro e quindi c'è una sorta di autorizzazione (nel tuo caso tacita ma che nessuno vieta sia che scritta) all'utilizzo del logo. Sarà quindi comunque difficile che qualcuno si opponga all'utilizzo del marchio da parte del grafico essendo questo stato autorizzato a tal scopo.
Solo che spesso chi viene a commissionare lavori non è un legale rappresentante, ma solo un dipendente... Come dovrei tutelarmi? Preparo un foglio a cui allego il progetto e i rispettivi loghi e mi faccio firmare una liberatoria che mi tolga la responsabilità sull'utilizzo dei loghi in quel lavoro? Sarebbe sufficiente?
Non occorre
Basta che spenda i nome della società: ad esempio la fattura viene intestata alla società di cui il tizio ha partita iva o cod fiscale o quant'altro.
In quel momento lui rappresenta la società nella negoziazione a prescindere dal ruolo che ricopre all'interno della società stessa.
Il principio serve ad avere una certa celerità negli scambi: si pensi ad una segretaria che ordina 300 penne o altro materiale di cancelleria per conto della società x. Se non ci fosse il principio dell'affidamento del terzo occorrerebbe tutte le volte un atto del legale rappresentante pro tempore della società stessa che autorizzi l'acquisto con ovvie lungaggini.
Basta che spenda i nome della società: ad esempio la fattura viene intestata alla società di cui il tizio ha partita iva o cod fiscale o quant'altro.
In quel momento lui rappresenta la società nella negoziazione a prescindere dal ruolo che ricopre all'interno della società stessa.
Il principio serve ad avere una certa celerità negli scambi: si pensi ad una segretaria che ordina 300 penne o altro materiale di cancelleria per conto della società x. Se non ci fosse il principio dell'affidamento del terzo occorrerebbe tutte le volte un atto del legale rappresentante pro tempore della società stessa che autorizzi l'acquisto con ovvie lungaggini.
Vale anche per i loghi o simboli di enti governativi quali ONU etc...??
La legge non fa distinzioni a seconda del tipo del marchio (tant'è che vi è una estensione anche ai marchi di denominazione - i vari d.o.p. iu vari CE, i vari ISO#### - che non fanno capo ad imprese ma ad altri soggetti che hanno il compito di rilasciarli).
Si parla solo di consenso del titolare (per diritto nel caso di impresa per legge in caso di altri enti) di esclusiva sul marchio.
Ovviamente che il soggetto non si occupi di impresa non vuole dire che non voglia tutelare il suo marchio da un uso illegittimo o contrario alla sua voltontà.
Per inciso parecchie associazioni forniscono loghi liberamente scaricabili (mi vengono in mente alcuni partiti) ma anche alcune aziende (come Barilla tanto per fare un esempio) hanno sezioni con marchi scricabili da chiunque, ma questo non vuol dire che uno sia libero di apporli dove vuole.
E' un po' come se Green Peace facesse scaricare il suo logo e questo venisse messo su una baleniera.
Si parla solo di consenso del titolare (per diritto nel caso di impresa per legge in caso di altri enti) di esclusiva sul marchio.
Ovviamente che il soggetto non si occupi di impresa non vuole dire che non voglia tutelare il suo marchio da un uso illegittimo o contrario alla sua voltontà.
Per inciso parecchie associazioni forniscono loghi liberamente scaricabili (mi vengono in mente alcuni partiti) ma anche alcune aziende (come Barilla tanto per fare un esempio) hanno sezioni con marchi scricabili da chiunque, ma questo non vuol dire che uno sia libero di apporli dove vuole.
E' un po' come se Green Peace facesse scaricare il suo logo e questo venisse messo su una baleniera.
Cos'è il merchandising?
Il merchandising è un contratto fra due parti nato agli inizi del secolo al fine di consentire lo sfruttamento di marchi, personaggi, persone famose e caratteri di fantasia ecc, in un ambito completamente differente da quello in cui sono create. (ad esempio il quaderno di scuola che ritrae un super eroe dei cartoni animati).
Si tratta quindi di proprietà intellettuali, marchi, ecc che divenuti famosi in un certo ambito, vengono concessi in un altro ambito al fine di promuovere altre categorie di beni e servizi.
Ovviamente essendo un contratto di norma l'utilizzo è vincolato ad una tipologia delimitata di prodotti e sono previste le cd royaltees in favore del concedente che altro non sono che quote percentuali del fatturato del concessionario.
Una particolare forma di merchandising è quella che prevede lo sfruttamento e l'utilizzo di immagini riguardanti personaggi noti: in questo caso la questione diviene più complessa anche in virtu' del fatto che entra in gioco il risvolto economico del diritto al nome concedendo al personaggio famoso il diritto esclusivo di commercializzare la notorietà del proprio nome nel modo che ritiene più opportuno. La tutela qui è quella del diritto al nome (art 7 c.c.) se però il personaggio noto ha registrato il proprio nome quale marchio potrà usufruire anche della stessa tutela prevista dalla legge marchi.
Si tratta quindi di proprietà intellettuali, marchi, ecc che divenuti famosi in un certo ambito, vengono concessi in un altro ambito al fine di promuovere altre categorie di beni e servizi.
Ovviamente essendo un contratto di norma l'utilizzo è vincolato ad una tipologia delimitata di prodotti e sono previste le cd royaltees in favore del concedente che altro non sono che quote percentuali del fatturato del concessionario.
Una particolare forma di merchandising è quella che prevede lo sfruttamento e l'utilizzo di immagini riguardanti personaggi noti: in questo caso la questione diviene più complessa anche in virtu' del fatto che entra in gioco il risvolto economico del diritto al nome concedendo al personaggio famoso il diritto esclusivo di commercializzare la notorietà del proprio nome nel modo che ritiene più opportuno. La tutela qui è quella del diritto al nome (art 7 c.c.) se però il personaggio noto ha registrato il proprio nome quale marchio potrà usufruire anche della stessa tutela prevista dalla legge marchi.
Che differenza c'è con la licenza del marchio?
Anche qui siamo in presenza di un contratto. E' disciplinato dall'art 2573 al cui primo comma è stabilito "Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico."
Quindi in questo caso viene contrattualmente concesso l'utilizzo del marchio affinché venga apposto su prodotti affini o identici
In questo caso il marchio sta a simboleggiare e garantire l'autenticità del prodotto perché indica la provenienza del prodotto. Diverso quindi l'approccio dal merchandising dove il marchio serve solo a richiamare l'attenzione dei consumatori su prodotti diversi da quelli normalmente prodotti dal brand.
Anche qui siamo in presenza di un contratto. E' disciplinato dall'art 2573 al cui primo comma è stabilito "Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico."
Quindi in questo caso viene contrattualmente concesso l'utilizzo del marchio affinché venga apposto su prodotti affini o identici
In questo caso il marchio sta a simboleggiare e garantire l'autenticità del prodotto perché indica la provenienza del prodotto. Diverso quindi l'approccio dal merchandising dove il marchio serve solo a richiamare l'attenzione dei consumatori su prodotti diversi da quelli normalmente prodotti dal brand.